PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
NORME SU RETRIBUZIONI, EMOLUMENTI, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ

Art. 1.
(Limite a retribuzioni ed emolumenti
a carico del pubblico erario).

      1. Il trattamento economico onnicomprensivo di parlamentari europei e nazionali, consiglieri regionali, dipendenti e dirigenti pubblici, consulenti, membri di consigli di amministrazione e di collegi e titolari di qualsivoglia incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti pubblici e di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione.
      2. Nessun atto comportante spesa ai sensi del comma 1 può ricevere attuazione se non è stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento.
      3. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'amministratore che ha disposto il pagamento, e il destinatario del medesimo, sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

Art. 2.
(Riduzione dei componenti degli organi
di società a partecipazione pubblica).

      1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri.

 

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Art. 3.
(Nullità di contratti di assicurazione).

      1. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la rispettiva carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici nonché la responsabilità contabile.

Art. 4.
(Ripristino della responsabilità
per colpa lieve).

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la parola: «grave» è soppressa.

Art. 5.
(Cessazione della partecipazione
statale a Sviluppo Italia Spa).

      1. Cessa al 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma a Sviluppo Italia Spa, nonché alle società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi di Sviluppo Italia Spa e in quelli delle società da essa partecipate o controllate.
      3. Le risorse rese disponibili a seguito dell'attuazione dei commi 1 e 2 sono destinate ai medesimi fini di sviluppo delle società di cui ai citati commi 1 e 2 attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.

 

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Capo II
NORME SUGLI ENTI LOCALI E NORME DI PRINCIPIO SUL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, PER LA RETRIBUZIONE DEGLI ELETTI, PER LE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO E PER LE SOCIETÀ MISTE

Art. 6.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di retribuzione degli eletti negli enti locali).

      1. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 2, 4, 10 e 11 sono abrogati;

          b) al comma 3, le parole: «le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili» sono sostituite dalle seguenti: «l'indennità di cui al comma 1 non è assimilabile»;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 nonché l'ammontare della spesa relativa».

      2. Il comma 1 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
      4. L'articolo 87 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

Art. 7.
(Limiti alla costituzione di società miste a partecipazione pubblico-privato da parte di regioni ed enti locali).

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006,

 

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n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le amministrazioni pubbliche regionali e locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
      2. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma  1.
      3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni pubbliche regionali e locali cedono le partecipazioni con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 8.
(Norme sulle funzioni fondamentali
degli enti locali).

      1. Non è consentito a comuni e a province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri.
      2. Non è consentita a comuni e a province, anche in forma associata, l'istituzione o la gestione in Paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette a tali fini.
      3. Non è consentito a comuni e a province, anche in forma associata, partecipare a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2, o sostenere attività da parte di terzi nell'ambito delle fattispecie di cui ai medesimi commi.

 

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      4. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da comuni e da province, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3.
      5. Qualora le regioni e gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti allo stesso ente dallo Stato nel medesimo anno.

Art. 9.
(Norme di principio sul coordinamento
della finanza pubblica).

      1. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o per la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri.
      2. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'istituzione o la gestione in Paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette a tali fini.
      3. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da regioni ed enti locali per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2, o per il sostegno di attività da parte di terzi nell'ambito delle fattispecie di cui ai medesimi commi.
      4. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene de

 

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tratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti dallo stesso ente dallo Stato nel medesimo anno.

Art. 10.
(Soppressione della nomina regionale
di consiglieri della Corte dei conti).

      1. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato.
      2. I componenti già nominati alla Corte dei conti ai sensi del comma 9 dell'articolo 7 della citata legge n. 131 del 2003 cessano dalla carica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai medesimi componenti di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

Capo III
SOPPRESSIONE DI ENTI ED ORGANI

Art. 11.
(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

      1. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dall'articolo 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è soppressa.

Art. 12.
(Soppressione della COVIP).

      1. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è soppressa.

 

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Art. 13.
(Soppressione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, è soppressa.
      2. Le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.
(Soppressione del CNIPA).

      1. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 15.
(Soppressione della Commissione
per l'accesso agli atti amministrativi).

      1. La Commissione per l'accesso agli atti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è soppressa.

Art. 16.
(Soppressione dell'ISVAP).

      1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurati private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, è soppresso.
      2. Le funzioni dell'ISVAP sono conferite all'Autorità garante della concorrenza

 

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e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.
(Trasferimento di funzioni).

      1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 16 con riferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'ISVAP, le funzioni già svolte dagli enti ed organi soppressi in attuazione del presente capo, sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il personale dipendente in servizio presso gli enti ed organi soppressi in attuazione del presente capo è assegnato ad altra amministrazione ai sensi di quanto previsto dal capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicabili presso le strutture di nuova assegnazione.
      3. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalla carica i commissari o i membri degli enti ed organi soppressi in attuazione del presente capo, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai soggetti medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

Art. 18.
(Soppressione dell'IPI).

      1. L'Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è soppresso.
      2. Le risorse rese disponibili dalla soppressione dell'IPI disposta ai sensi del comma 1 sono destinate alle medesime finalità di promozione industriale, da perseguire attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.

Capo IV
NORME SUL FINANZIAMENTO DEI
MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI

Art. 19.
(Finanziamento pubblico dei movimenti
e dei partiti politici).

      1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 5, le parole: «per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati», sono sostituite dalle seguenti: «per il numero dei voti validi espressi nelle elezioni concernenti, rispettivamente, il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali»;

          b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. (Requisiti per partecipare al riparto delle somme). - 1. Hanno diritto alla ripartizione dei fondi le liste che hanno conseguito, rispettivamente, almeno un candidato eletto nella regione nelle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, tenuto conto della suddivisione del relativo fondo tra le regioni in proporzione della rispettiva popolazione; almeno due candidati eletti nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali»;

 

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          c) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

      «Art. 8-bis. (Finanziamento pubblico e regolamentazione legislativa dei partiti politici). - 1. Nelle more dell'approvazione di una legge di disciplina dei partiti politici in attuazione del principio del metodo democratico previsto dall'articolo 49 della Costituzione, i contributi a qualsiasi titolo spettanti ai sensi della presente legge sono ridotti della metà, a decorrere dal 1o gennaio 2008».